Rotary Club Sansepolcro Piero della Francesca Rotary distretto 2071

Statuto - Rotary Club Sansepolcro

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Statuto

  1. Definizioni
  2. Nome
  3. Località del club
  4. Scopo
  5. Riunioni
  6. Effettivo
  7. Classifiche
  8. Assiduità
  9. Consiglieri e dirigenti
  10. Quote sociali
  11. Durata dell’affiliazione
  12. Affari locali, nazionali e internazionali
  13. Riviste rotariane
  14. Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento
  15. Arbitrato
  16. Regolamento
  17. Interpretazione
  18. Emendamenti

Art. 1 Definizioni

Così come sono impiegati in questo statuto, e se il contesto non indica altrimenti, i termini in questo art. hanno il seguente significato:

  1. Consiglio: Il consiglio direttivo del club.
  2. Regolamento: Il regolamento del club.
  3. Consigliere: Un membro del consiglio direttivo.
  4. Socio: Un socio attivo del club.
  5. RI: Il Rotary International.
  6. Anno: L’anno rotariano che inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno.

Art. 2 Nome

Il nome di questa organizzazione è

Rotary Club Sansepolcro - Piero della Francesca (Membro del Rotary International)

Art. 3 Località del club

I limiti territoriali di questo club sono i seguenti: Sansepolcro, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S.Stefano, Sestino.

Art. 4 Scopo

Lo scopo del Rotary è di diffondere l’ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività.
In particolare, esso si propone di:
Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;
Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società;
Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del club al concetto di servizio;
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 5 Riunioni

§ 1Riunioni regolari.
(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati nel suo regolamento.
(b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un’altra data (ma entro quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione se essa cade in un giorno di festa, in caso di decesso di un socio o nell’eventualità di un conflitto armato che può mettere a repentaglio le vite dei soci. Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, ammesso che si riunisca almeno tre volte di seguito.

§ 2Riunione annuale.
Il regolamento stabilisce che la riunione annuale per l’elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 6 Effettivo

§ 1Requisiti generali.
Il club si compone d’individui adulti di buona volontà e buona reputazione professionale.

§ 2Tipi di affiliazione.
Il club ammette due tipi di soci: attivi e onorari.

**Provvedimento temporaneo relativo al comma 2 – Nonostante quanto indicato all’art. 6,
comma 2, nessun socio che sia divenuto tale entro il 1º luglio 2001 perderà l’affiliazione a
causa del decreto 01-148 approvato dal Consiglio di Legislazione nel 2001.

§ 3Soci attivi.
Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati all’art. 5, comma 2 dello statuto del RI

§ 4Trasferimento di un ex rotariano.
Un socio può proporre come socio attivo del club un individuo proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell’attività professionale al di fuori dei limiti territoriali del club originario. L’ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza.

§ 5 Doppia affiliazione.
Nessuno può essere socio attivo di questo e di un altro club.
Nessuno può essere contemporaneamente socio attivo e onorario del club. Nessuno può essere socio attivo di questo club e socio di un club Rotaract.

§ 6Soci onorari.
(a) Eleggibilità. Possono essere ammessi come soci onorari del club, e per un periodo stabilito dal consiglio, individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani. Tali individui possono essere soci onorari di più di un club.
(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna classifica, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio.
L’unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di visitarlo senza essere ospiti di un rotariano.

§ 7Titolari di cariche pubbliche.
I soci che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo continueranno a rappresentare la classifica originale

** Nel 2001 il Consiglio di Legislazione ha adottato un provvedimento che elimina alcuni tipi
di affiliazione (socio seniore attivo, socio attivo aggiunto) e riveduto il principio delle classifiche.
Tuttavia, nessun socio che sia divenuto tale entro il 1º luglio 2001 perderà l’affiliazione
a causa di questo provvedimento. Tutti i soci le cui categorie sono state eliminate
diventeranno soci attivi.

anziché quella della carica temporanea. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello.

§ 8Impiego presso il Rotary International.
Chiunque sia dipendente del RI può essere anche socio del club.

Art. 7 Classifiche

§ 1 Provvedimenti generali.
(a) Attività principale. Ogni socio è classificato in base alla sua attività professionale.
La classifica è quella che descrive l’attività principale del socio o della ditta, società o ente di cui fa parte.
(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la classifica di qualsiasi socio. In tal caso, il socio sarà informato della modifica e avrà diritto a esprimere il proprio parere in proposito.

§ 2Restrizioni.
Il club non può ammettere un socio attivo in una classifica che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un socio attivo in una classifica, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10 percento dei soci attivi del club. Il numero
complessivo dei rappresentanti di una classifica non include i soci pensionati.
Se un socio cambia classifica, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova classifica indipendentemente da queste restrizioni.

** Provvedimento temporaneo relativo al comma 2 – Nonostante quanto indicato all’art. 6,
comma 2, nessun socio che sia divenuto tale entro il 1º luglio 2001 perderà l’affiliazione a
causa del decreto 01-148 approvato dal Consiglio di Legislazione nel 2001. (Vedi nota all’art.
6, comma 2 del presente statuto.)

Art. 8 Assiduità

§ 1Provvedimenti generali.
Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni regolari dello stesso. Un socio è considerato presente a una riunione regolare se vi partecipa per almeno il 60 percento del tempo, o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra in maniera soddisfacente che l’assenza è dovuta a motivi validi, o ancora se recupera in uno dei modi seguenti:
(a) 14 giorni prima o dopo la riunione. Se quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio
(1) partecipa per almeno il 60 percento del tempo alla riunione regolare di un altro club o di un club provvisorio;
(2) partecipa alla riunione regolare di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, di un club Rotaract o Interact provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario provvisorio;
(3) partecipa a un congresso del RI, a un consiglio di legislazione, a un’assemblea internazionale, a un istituto del Rotary per dirigenti passati e presenti del RI, a un istituto del Rotary per dirigenti passati, presenti ed entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio Centrale (o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio), a un congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale, a un’assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio Centrale, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina di club regolarmente annunciata;
(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consuento le riunioni di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;
(5) partecipa a un progetto di servizio del club, a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
(6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui è stato assegnato.
Qualora un socio si trovi al di fuori del paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti di tempo non sono imposti, così da permettere al socio di prender parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all’estero.
(b) All’epoca della riunione. Se, all’epoca della riunione, il socio si trova
(1) in viaggio per via possibilmente diretta verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma;
(2) in viaggio per affari rotariani, come dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
(3) in viaggio per affari rotariani, come rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;
(4) in viaggio per affari rotariani, come dipendente del RI;
(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza;
(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.
(c) Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio, trovandosi in trasferta all’interno del paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo e avendo ottenuto il consenso del proprio club e di un club designato, partecipa alle riunioni di quest’ultimo.

§ 2Assenze giustificate.
L’assenza di un socio è giustificata se
(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti.
(b) l’età del socio e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio ha comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.

§ 3Assenze dei dirigenti del RI.
L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.

§ 4 Registri delle presenze.
Un socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato al comma 2, lettera (b) del presente art. non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del club.

Art. 9 Consiglieri e dirigenti

§ 1Corpo dirigente.
Il corpo dirigente del club è rappresentato dal consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.

§ 2 Autorità.
L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e le commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante un ufficio.

§ 3Decisioni del consiglio.
Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’art. 11, comma 6, fare appello al club o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui ci sia il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia stato notificato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

§ 4Dirigenti.
I dirigenti del club sono: il presidente, il presidente eletto e uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e il prefetto. Presidente, presidente eletto e vicepresidenti sono membri del consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o non esserlo, a seconda di quanto stabilisce il regolamento del club.

§ 5Elezione dei dirigenti.
(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1o luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo relativo alla stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
(b) Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente serve come presidente eletto per l’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale dura un (1) anno, dal 1° luglio al 30 giugno successivo o fino all’elezione e all’insediamento di un successore.
(c) Qualifiche. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio sono soci in regola del club. Il presidente eletto è tenuto a partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore eletto. In tal caso, il presidente eletto invia in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori.

Art. 10 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione (art. 6, comma 4).

Art. 11 Durata dell’affiliazione

§ 1Durata.
L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

§ 2Cessazione automatica.
(a) Qualifiche. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza; tuttavia:
(1) il consiglio può dare a un socio che si trasferisca al di fuori del territorio del club un permesso speciale di un (1) anno al massimo, per consentirgli di visitare un club nella comunità in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il socio mantenga la stessa classifica e continui a soddisfare gli altri requisiti di appartenenza al club;
(2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori del territorio del club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio mantenga la stessa classifica e continui a soddisfare gli altri requisiti di appartenenza al club;
(3) un socio che perda, senza intenzione, la propria classifica può conservarla e ottenere un permesso di un (1) anno al massimo per trovare un altro impiego all’interno della classifica attuale o di una nuova. Detto socio deve continuare a soddisfare gli altri requisiti di appartenenza al club.
L’affiliazione cesserebbe solo al termine del periodo coperto dal permesso.
(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la classifica precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.
(c) Cessazione di affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

§ 3Cessazione per morosità.
(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro 30 giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, annullare l’affiliazione del socio.
(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e sistemazione di tutte le pendenze. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria classifica è stata nel frattempo occupata.

§ 4Cessazione per assenza abituale.
(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve
(1) partecipare ad almeno il 60 percento delle riunioni regolari del proprio club o di un altro (come eventuale forma di recupero), in ciascuno dei due semestri dell’anno sociale;
(2) partecipare ad almeno il 30 percento delle riunioni regolari del proprio club in ciascuno dei due semestri dell’anno sociale. I soci che non soddisfano questi requisiti perdono l’affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.
(b) Assenze consecutive. Un socio che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’art. 8, comma 2 o 3, e che risulti assente a quattro riunioni consecutive, sarà informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, con la maggioranza dei voti, cessare l’affiliazione.

§ 5Cessazione per altri motivi.
(a) Motivi validi. Il consiglio può cessare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri motivi validi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, durante una riunione convocata per l’occasione.
(b) Preavviso. Prima di intervenire come indicato alla lettera (a) del presente comma, il consiglio provvederà a informare il socio delle intenzioni, mediante un preavviso di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio avrà inoltre diritto a esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso sarà recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
(c) Sospensione della classifica. Una volta che il consiglio ha cessato l’affiliazione di un socio per i motivi sopra esposti, il club non ammetterà un altro socio nella stessa classifica dell’ex socio fintanto che non sarà scaduto il termine per gli appelli e non sarà stata annunciata la decisione ultima del club o degli arbitri.

§ 6Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.
(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di cessare l’affiliazione, il segretario invia al socio comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una decisione arbitrale, come stabilito al successivo art. 15.
(b) Convocazione dell’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data in cui sarà discusso, a una riunione regolare del club entro ventuno (21) giorni dalla ricezione della richiesta di appello. Ogni socio dev’essere informato dell’argomento particolare della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo.
A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
(c) Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano un giudice. Arbitri e giudice devono essere soci di un Rotary club.
(d) Appello. In caso di appello, la decisione del club avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad arbitrato.
(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del giudice avrà carattere definitivo per tutte le parti e non sarà soggetta ad appello.

§ 7Decisioni del consiglio.
La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

§ 8Dimissioni.
Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

§ 9Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.
Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club.

Art. 12 Affari locali, nazionali e internazionali

§ 1Argomenti appropriati.
Il benessere generale della comunità, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club, e ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere dev’essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito ad alcun provvedimento controverso in sospeso.

§ 2Neutralità.
Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

§ 3Apoliticità.
(a) Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

§ 4Celebrazione delle origini del Rotary.
La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della Pace e della Comprensione Mondiali. Durante questa settimana, il club celebra il servizio rotariano, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 13 Riviste rotariane

§ 1Abbonamento obbligatorio.
Ameno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio Centrale, in conformità con il regolamento del RI, dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente art., ogni socio deve, per la durata dell’affiliazione, abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio Centrale. L’abbonamento è pagato ogni sei (6) mesi, fintanto che dura l’affiliazione del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessi eventualmente di far parte del club.

§ 2Riscossione.
Il club ha il compito di riscuotere gl’importi relativi agli abbonamenti di tutti i soci per semestri anticipati, e di trasmetterli alla Segreteria del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio Centrale.

Art. 14 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Con il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i princìpi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e si impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Art. 15 Arbitrato

In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta al segretario da una delle due parti, a un collegio arbitrale. La procedura da seguire in tal caso è indicata all’art. 11, comma 6, lettere (c) ed (e).

Art. 16 Regolamento

Questo club adotterà un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme per l’amministrazione di una zona, là dove esistano, e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato di tanto in tanto secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 17 Interpretazione

§ 1 – Ogni riferimento a “rotariano”, “socio”, “dirigente” e a ognuna delle cariche relative all’amministrazione del club, del distretto e del Rotary International va inteso anche per le persone di sesso femminile.

§ 2 – L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 18 Emendamenti

§ 1Modi.
Salvo per quanto stabilito al comma 2 di questo art., il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l’emendamento del medesimo.

§ 2Emendamento dell’Art. 2 e dell’Art. 3.
Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Località del club) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione regolare del club cui sia presente il quorum, mediante voto affermativo della maggioranza dei soci presenti e votanti, purché la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e purché tale emendamento sia sottoposto all’approvazione del Consiglio Centrale ed entri in vigore solo dopo tale approvazione.

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